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Il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali interessa molto da vicino anche i lavoratori autonomi

L’attività dei lavoratori autonomi è caratterizzata, in questo senso, da alcune criticità: - svolgono prevalentemente attività di tipo manuale, le quali prevedono l’uso frequente di utensili e attrezzature anche pericolose (non a caso il legislatore ha previsto espressamente, tra i pochi obblighi a loro carico, l’uso di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza) - operano prevalentemente in settori ad elevato rischio (ad esempio l’edilizia) - non sono destinatari, in via strettamente obbligatoria, di interventi di prevenzione quali la formazione e la sorveglianza sanitaria (con tutto ciò che ne consegue, non ultima la maggior probabilità di sviluppare malattie professionali rispetto ad altri lavoratori a causa del mancato monitoraggio continuo da parte del medico competente) - a volte, anche mancando il controllo di un datore di lavoro o in generale rapporti di subordinazione, operano con eccessiva disinvoltura e sicurezza di sé - rispetto alle realtà più strutturate dispongono di risorse limitate da poter (a volte voler) investire in sicurezza Per tutti questi motivi è importante che i lavoratori autonomi prestino un’attenzione particolare nell’operare in condizioni di sicurezza, per sé e per gli altri, e che applichino le poche regole base che il legislatore ha posto in capo a loro.

Il testo normativo di riferimento, in materia di sicurezza sul lavoro, è il D.Lgs. 81/2008. Le disposizioni di tale provvedimento trovano, nel caso dei lavoratori autonomi, applicazione limitata. L’art. 3, comma 11, stabilisce infatti che: - Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile (in base all’art. 2222 c.c. il lavoratore autonomo è “persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 L’art. 21 stabilisce quali sono gli obblighi “generali” dei lavoratori autonomi, l’art. 26 stabilisce obblighi particolari che valgono nel caso di appalti, contratti d’opera o di somministrazione.

In base all’art. 21 i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

 a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 (significa che le attrezzature di lavoro devono: possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, ovvero devono rispondere alle disposizioni previste dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto – es. marcatura CE - oppure, qualora costruite in assenza o precedentemente all’emanazione di tali direttive, rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008; essere mantenute in perfetto stato di efficienza e sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla legge e comunque, se non specificato altrimenti, dal costruttore; essere utilizzate esclusivamente da personale adeguatamente informato, formato e addestrato

 b) munirsi di dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, casco di protezione, guanti, otoprotettori, ecc.) ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III (i dispositivi devono essere conformi alle norme di legge, essere idonei e adeguati all’uso specifico, essere integri e in perfetto stato di efficienza, essere indossati previo informazione, formazione e addestramento specifici

 c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Ora, sebbene la norma preveda di accedere facoltativamente alla formazione ciò non significa che non sia opportuno, in tutta una serie di casi (ad esempio quando si utilizzano macchine o attrezzature di lavoro di una certa complessità e/o pericolosità) frequentare idonei percorsi di formazione e addestramento. Va osservato, inoltre, che sempre più spesso le ditte appaltanti richiedono ai lavoratori autonomi, come requisito per poter entrare in azienda ad operare, la dimostrazione di essere adeguatamente formati e addestrati; tale logica assume rilevanza e significatività soprattutto laddove la mancanza di esperienza o formazione adeguata (vale sempre l’esempio delle attrezzature di lavoro) possa arrecare danni a se stessi e agli altri.